Nuovo codice appalti e acquisti Scuola 4.0

libri

Dal primo luglio è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti che disciplina le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

Le nuove disposizioni sui contratti devono applicarsi anche alle procedure di affidamento strumentali alla realizzazione dei progetti Scuola 4.0  Next generation classroom e Next generation Lab avviate dopo il 30 giugno 2023.

Quale legislazione regola le procedure iniziate prima di tale data?  

 Secondo le nuove disposizioni alle procedure avviate prima del 30 giugno  si applica il vecchio codice degli appalti ( D.Lgs 50/2006) combinato con la legislazione d’urgenza formalizzata con i decreti semplificazioni.

Il nuovo codice appalti

Il testo del nuovo codice degli appalti ( D.Lgs 30/2023) ha il pregio di aver recepito le procedure formalizzate nella decretazione di urgenza.

L’art. 50 indica espressamente le procedure da applicare per gli affidamenti mutuando quanto già stabilito nei “decreti semplificazioni”.  Ad esempio  per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per i servizi e forniture  (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a 140.000 euro  è prevista la possibilità di non consultare più operatori economici. Condizione fondamentale da rispettare è che  la scelta ricada su soggetti  in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali  che possono essere  individuati  anche tra  gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Di fatto la disposizione ha confermato quanto prima disposto dal decreto semplificazioni D.L. 76/2020 che rimane in vigore fino al 31 dicembre 2023 sebbene con alcuni aggiornamenti.

L’art 14-ter del decreto  127/2023 (Governance PNRR- ter )infatti ha espressamente stabilito che [… ] 4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino  al  31 dicembre 2023, salvo che sia  previsto  un  termine  piu’  lungo,  le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120 […]

L’unico apparente punto di discontinuità riguarda la possibilità di non richiedere la garanzia provvisoria prevista dal comma 4 di cui sopra la cui vigenza non è stata prorogata oltre il 30 giugno. Diciamo che è apparente perché, l’art 53 del nuovo codice degli appalti prevede la possibilità di non richiedere le garanzie provvisorie qualora si tratti di affidamento diretto per lavori sotto i 150.000 euro  e forniture sotto i 149.000 euro. Parliamo di possibilità. Di fatto la stazione appaltante può chiedere la corresponsione di una garanzia provvisoria di importo pari all’uno per cento del valore complessivo del contratto oggetto di affidamento.

Le indagini di mercato secondo il nuovo codice

Abbiamo visto che l’art. 50 del nuovo codice degli appalti consente di procedere con l’affidamento diretto con unico operatore economico per i  lavori/servizi/forniture  sotto-soglia.

La stazione appaltante può comunque avviare un’ indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. In questo caso si procede mediante la pubblicazione di un avviso, cui deve essere data adeguata pubblicità, che indichi:

  • il valore dell’affidamento,
  • gli elementi essenziali del contratto,
  • i requisiti di idoneità professionale,
  • i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
  • il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
  • i criteri di selezione degli operatori economici, 
  • le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
  • In alternativa la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da appositi elenchi istituiti dallo stesso ente.

Cosa cambia davvero col nuovo codice degli appalti?

In sostanza il testo del nuovo codice degli appalti non è altro che un mix tra le vecchie disposizioni e le pratiche introdotte dai decreti semplificazioni che, comunque, continuano ad applicarsi agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

In conclusione e dopo un’attenta  analisi della normativa  appare evidente  che con l’entrata in vigore del nuovo codice nulla è sostanzialmente cambiato per le scuole:

  • la scelta dell’operatore economico può avvenire con affidamento diretto o con comparazione  su indagine di mercato o consultazione degli elenchi  o applicando le modalità formalizzate nel regolamento scolastico;
  • la formalizzazione dell’affidamento deve avvenire con determina a contratte o atto equivalente che riassuma l’iter applicato e le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’operatore economico designato così da garantire il rispetto dei principi generali del codice che sono sempre quelli;
  • l’approvvigionamento dovrà avvenire mediante piattaforma elettronica abilitata applicando le procedure standard.