Innovazione didattica: il punto di vista delle aziende

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Il Ministero dell’istruzione con nota 116416 del 28.09.0223  ha concesso l’ennesima proroga in favore delle istituzioni scolastiche che dovranno completare le  procedure di affidamento ed il conseguente inserimento in piattaforma della documentazione relativa ai progetti di innovazione didattica entro il 30 novembre 2023.

Restano immutati gli altri termini del cronoprogramma per la realizzazione dei progetti Scuola 4.0.

Di fatto la situazione della scuola è sempre la stessa: troppi oneri a carico delle segreterie, scadenze che si susseguono, procedure che si rinnovano e impongono agli addetti ai lavori un aggiornamento continuo e costante oltre che particolareggiato per ogni singolo progetto.

Sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà riscontrate dalle istituzioni scolastiche nella compilazione e realizzazione dei progetti per il PNRR. Manca un obiettivo concreto e unidirezionale. I progetti sono spesso dispersivi oltre che troppo eterogenei per essere concretamente realizzati. Complice anche la necessità di presentare una bozza di massima per ottenere il finanziamento Scuola 4.0 . Bozza che solo successivamente andava specificata e articolata in un vero e proprio progetto didattico.

In sostanza quello che è mancato e manca ancora oggi è la sinergia scuole-aziende. La compilazione dei progetti non è stata preceduta da una verifica di fattibilità necessaria a bilanciare risorse economiche ed obiettivi da realizzare.

Se è vero, infatti che sono le scuole a dover compilare i progetti secondo le  loro specifiche esigenze didattiche è altrettanto vero che la realizzazione fattuale del progetto è affidata alle aziende del settore che dovranno concretamente fornire gli strumenti per concretizzare le idee progettuali.

Capitolati troppo eterogenei, spesso costruiti per l’intero progetto, mettono di fatto in difficoltà le aziende del settore che, dal canto loro, non hanno avuto la lungimiranza di lavorare insieme, in consorzio, così da rispondere al meglio alle molteplici esigenze delle scuole.

Tutto questo ha portato alla concessione di altri due mesi di proroga al solo fine di completare gli affidamenti. Ma non è spostando la scadenza che si risolvono i problemi.

Proviamo  quindi a capire  come meglio procedere al fine di individuare i soggetti cui affidare le forniture necessarie a realizzare i progetti di innovazione didattica e non trovarsi nuovamente in contingenza a ridosso della scadenza del 30 novembre.

Primo punto: è possibile individuare un solo operatore economico cui affidare la realizzazione dell’intero progetto di innovazione didattica?

In linea di principio si. Va comunque specificato che l’operatore economico prescelto deve essere attivo  su MEPA nelle categorie commerciali cui appartengono i beni da acquistare. Per esempio nel caso di acquisto di attrezzature digitali ed arredi innovativi l’operatore dovrà essere abilitato per entrambe le categorie.

Restano fermi i limiti fissati dal  nuovo codice degli appalti che consente l’affidamento diretto ad un solo operatore fino alla soglia di 140.000 euro.

Secondo punto: come gestire la richiesta di fornitura per la didattica innovativa

Alla luce della eterogeneità dei progetti e in considerazione della necessità di allestire più ambienti di innovazione didattica la domanda che ci si pone è la seguente: è meglio suddividere la fornitura in piccoli lotti oppure è opportuno creare un lotto unico

Non esiste un’unica strada da adottare e quindi non c’è una risposta unica. Dipende dal progetto e quindi dal capitolato.  I lotti devono essere composti da articoli omogenei così da rendere più facile l’esecuzione della fornitura. Ogni azienda ha un numero di prodotti limitati e  riferito a specifiche categorie commerciali e di questo bisogna tener conto nella costruzione dei capitolati.

La scelta più corretta: procedere con affidamenti plurimi individuando per ogni lotto l’operatore economico di riferimento. In alternativa scomporre il capitolato in lotti  determinati e omogenei così da consentire a ciascuna azienda di scegliere se e per quale lotto formulare un’offerta.

Terzo punto: Garanzia o scontistica quale applicare

Il codice degli appalti– sia in vecchia che in nuova versione- prevede l’obbligo di richiedere la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione per cautelare la stazione appaltante da eventuali inadempimenti.

La misura della garanzia è pari al 5% nel caso di micro impresa. Diversamente è pari al 10% dell’importo negoziato  che è sempre al netto dell’IVA. Può essere versata con fideiussione o con bonifico bancario secondo le regole dettate dal codice degli appalti. La scelta su come procedere alla costituzione della garanzia è esclusivamente dell’azienda la quale, pur essendo solida e solvente, potrebbe decidere di procedere con deposito cauzionale per non sobbarcarsi i costi legati alla stipula del contratto di fideiussione. Oneri che rimangono a carico dell’impresa assegnataria dell’appalto quali costi fissi non inclusi nella fornitura.

Esiste comunque la possibilità di non richiedere la garanzia definitiva qualora si ottenga un miglioramento delle condizioni di vendita inteso come uno sconto sul prezzo normalmente applicato dall’azienda.

Ma qual è la giusta percentuale di sconto da applicarsi per poter parlare di effettiva miglioria?

Non esiste una percentuale definita. In linea di massima la percentuale corretta si calcola considerando l’importo della fornitura e le condizioni applicate. Alla luce di questo lo sconto da applicare andrebbe concordato tra l’operatore economico e la stazione appaltante.

Per le forniture scolastiche fonti autorevoli ritengono che la scontistica debba essere compresa fra il 3% ed il 5% dell’importo appaltato.

Naturalmente per ottenere un prezzo ribassato rispetto a quello normalmente applicato è necessario scegliere una procedura negoziata quale la trattativa diretta o la richiesta di preventivi tramite RDO.

La valutazione su come procedere è della scuola unico organo deputato a scegliere fra garanzia o scontistica.  Quale che sia la scelta  l’operatore economico dovrà  comunque sostenere un onere: temporanea limitazione  di liquidità o  definitiva perdita di profitto.

In conclusione possiamo dire che l’indotto generato dal PNRR non deve essere interpretato a senso unico in favore della sola modernizzazione delle istituzioni scolastiche e del sistema pubblico in generale ma deve essere bidirezionale.

Innovazione didattica e ripresa economica possono e devono andare di pari passo.